Principi generali
art. 1
È costituita, con sede in Mineo, un'associazione culturale che assume la denominazione di "Centro Culturale Permanente PAULU MAURA"
art. 2
L'associazione è, nelle sue sedi, un centro permanente teso a rispondere con tutti i suoi mezzi alla richiesta culturale, informativa, ricreativa di tutti coloro che vogliono partecipare alla sua vita associativa, nel rispetto del carattere volontario e democratico di questa. L'associazione non persegue finalità di lucro.
art. 3
Sono compiti dell'associazione:
a) promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale della realtà in cui opera;
b) perseguire la difesa e la valorizzazione delle tradizioni culturali, delle risorse ambientali in genere, delle capacità creative e produttive degli abitanti del circondario;
c) sollecitare la presenza attiva, responsabile e dignitosa del singolo nella collettività, promuovendone la partecipazione alla vita sociale.
In concordanza alla finalità dell'associazione questa può giovarsi di contributi di enti pubblici e privati.
Inoltre, nel rispetto dei suoi fini, l'associazione promuove la collaborazione con altre organizzazioni affini dentro e fuori le mura cittadine.
art. 4
Il numero dei soci è illimitato: possono far parte dell'associazione tutti coloro che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
art. 5
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al consigliere direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
art. 6
L'accettazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. È compito del consiglio direttivo ratificare tale ammissione dopo aver sottoposto la domanda d'ammissione all'approvazione dell'assemblea dei soci. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al consiglio direttivo.
art. 7
I soci e i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa.
art. 8
I soci sono tenuti:
a) al pagamento della tessera sociale;
b) alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
art. 9
I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decisa dall'assemblea dei soci.
I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione (vedi art. 5). I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.
L'espulsione dei soci per motivi diversi della morosità, potrà essere deliberata solo con la presenza di almeno tre quinti dei soci e a maggioranza dei presenti.
Il Patrimonio Sociale
art. 10
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
c) dal fondo riserva.
art. 11
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
Il Bilancio
art. 12
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.
art. 13
Il residuo attivo del bilancio può essere devoluto:
a) al fondo riserva;
b) alla ristrutturazione dei locali o all'acquisto di nuove attrezzature;
c) al finanziamento di iniziative confacenti ai fini dell'associazione.
L'Assemblea
art. 14
Le assemblee dei soci sono ordinarie. le assemblee sono convocate con annuncio affisso nei locali dell'associazione.
art. 15
L'assemblea ordinaria viene convocata ogni mese in data fissata per tutto l'anno dall'assemblea di apertura dell'anno sociale, ove particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo può convocare.
art. 16
L'assemblea ordinaria può essere anticipata:
a) tutte le volte il consiglio lo reputi necessario;
b) ogni qualvolta ne faccia richiesta il collegio sindacale;
c) allorché ne faccia richiesta motivata un quinto dei soci.
art. 17
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; l'assemblea può deliberare su questioni poste dai soci durante la stessa, solo se lo ritiene opportuno il presidente dell'assemblea.
Per la data della seconda convocazione si rimanda a quanto si determinerà nel regolamento interno.
art. 18
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole di almeno i tre quinti; per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno l'80% dei soci e il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.
art. 19
Le modalità e le forme delle votazioni saranno decise dal presidente dell'assemblea dopo aver sentito il parere dei soci; per le elezioni del consiglio direttivo, la votazione avverrà a scrutinio segreto.
Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.
art. 20
L'assemblea è presieduta da un presidente, nominato dall'assemblea stessa, coadiuvato dal segretario amministrativo e da almeno uno dei membri della commissione elettorale; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Il Consiglio Direttivo
art. 21
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 consiglieri eletti tra i soci.
art. 22
Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, i vicepresidenti, il segretario amministrativo, il tesoriere e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall'assemblea.
È riconosciuto al consiglio di cooptare altri membri al fine di una migliore distribuzione delle responsabilità. Le funzioni dei membri del consiglio direttivo e del collegio sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento dell'incarico.
art. 23
Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese in previsione dell'assemblea ordinaria dei soci e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
art. 24
Il consiglio direttivo deve:
a) redigere l'ordine del giorno da trattare in assemblea tenendo conto delle proposte di inserimento di uno o più punti avanzate dai soci attraverso il collegio sindacale;
b) redigere il programma delle attività proposte e approvate dall'assemblea;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
d) redigere i bilanci;
e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività svolte dall'associazione nonché riguardanti la gestione dei locali della sede e delle attrezzaturesite in essi dopo essere stati sottoposti singolarmente all'approvazione dell'assemblea;
f) formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
g) dare esecuzione alle ammissioni, radiazioni, espulsioni dei soci, decise precedentemente dall'assemblea;
h) favorisce la partecipazione dei soci alle attività dall'associazione.
Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro nominati dall'assemblea. detti responsabili partecipano alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.
art. 25
Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano ai vicepresidenti in ordine d'età o al segretario amministrativo.
Il Collegio Sindacale
art. 26
Il collegio sindacale si compone di tre membri eletti dall'assemblea. I sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili.
La carica è cumulabile con quella della commissione elettorale. Essi partecipano alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.
Lo Scioglimento dell'Associazione
art. 27
La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno i quattro quinti dei presenti all'assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione dell'80% del corpo sociale.
art. 28
In caso di scioglimento, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 27 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente statuto.
art. 29
(omissis)